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Carta Costituente

(se vuoi la versione PDF clicca Quarta Carta Costituente – approvata il 5 luglio luglio 2018 )

Carta Costituente – QUARTA VERSIONE
della Aggregazione per i diritti di minoranza dei Veneti

La presente Carta Costituente sostituisce per intero le precedenti, ogni delibera contrastante con la presente è nulla. L’accertamento della nullità di precedenti delibere di Aggregazione Veneta viene accertata ai sensi dell’art. della presente Carta

  1. I Veneti sono una realtà esistente storica, sociale e culturale, millenaria ed indigena dell’Europa, e sono un popolo nel senso del diritto internazionale.

  2. Come previsto dal diritto internazionale, fanno parte del popolo veneto anche quelle comunità che sono ad esso legate storicamente o culturalmente o linguisticamente anche al di là dei confini regionali, concetto riconosciuto anche dalla sentenza n° 81 del 2018 della Corte Costituzionale Italiana.

  3. Già con la legge della Regione del Veneto n° 73 del 1994 e poi con la legge Regione del Veneto n° 28 del 2016 ( illegalmente cancellata), l’Italia ha riconosciuto che spettano ai Veneti le previsioni della “Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa (STE n.157).

  4. La presente Carta Costituente, nella quarta versione, pone le basi etiche, comportamentali, regolamentari e giuridiche della Aggregazione dei Veneti quale ente espressione unitaria del popolo veneto finalizzata all’esercizio dei diritti di minoranza nazionale, che li rappresenta ai fini dell’esercizio dei diritti di “minoranza nazionale” e degli altri diritti linguistici, identitari, culturali ed anche economici che non confliggano con la inalienabilità della sovranità dei Veneti, ed in tal senso collabora alla raccolta ordinata e alla convalida delle dichiarazioni di essere Veneti.

  5. Aggregazione Veneta è nata dall’Aggregazione degli enti e associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete esponenziali, dove nella “cultura” si comprendono anche la storia e la civiltà del popolo veneto, e per “lingue” si intendono tutte quelle storicamente parlate in un territorio storicamente del popolo veneto.

  6. Ciascun ente o associazione partecipante esprime un solo membro che deve essere formalmente rappresentante o plenipotenziario dello stesso. Ciascun ente o associazione deve deliberare il riconoscimento della nazionalità veneta ed avere uno statuto compatibile con lo scopo di Aggregazione Veneta, il membro delegato o per meriti o per sorte deve esso stesso riconoscere la nazionalità veneta. Il membro viene delegato in via permanente, solo in via eccezionale può essere sostituito. Un membro non può intervenire o votare per le prime tre assemblee a cui partecipa, salvo autorizzazione del Segretario su proposta di almeno tre altri membri.

  7. L’Aggregazione si compone di: i membri delegati delle Associazioni, da un massimo di dieci membri scelti per meriti dall’Assemblea, da un massimo di dieci membri scelti tramite sorteggio fra i registrati all’Anagrafe del Popolo Veneto. La durata della carica di membro dell’Assemblea per merito o per sorte è di sei mesi, rinnovabili consecutivamente una sola volta.

  8. Fino all’entrata in vigore di un diverso regolamento di voto, i membri si riuniscono in Assemblea e deliberano a maggioranza semplice dei presenti, ossia con un numero di voti favorevoli maggiore della metà dei presenti con diritto di voto o per numero di deleghe; quando la metà esatta dei membri sia favorevole, il voto del Segretario dell’Assemblea vale doppio. L’assenza di uno o più membri non invalida il voto; i membri possono avere la delega di voto da parte di altri membri fino ad un massimo di tre voti; il membro delegato esprime il voto per conto del membro delegante con pari valore legale per il delegante; il membro che delega un altro membro comunica il fatto al Segretario che lo riporta nel verbale.

  9. Ferma restando la nazionalità veneta dei membri, l’autogoverno dell’Aggregazione si realizzerà in conformità alla storia e tradizione del popolo veneto, e vieterà immediatamente ogni forma regolamentare o statutaria o di altro tipo che di fatto realizzi discriminazione per nascita, genere, religione o per un tratto genetico.

  10. I membri si impegnano a dialogare e discutere nello spirito di leale collaborazione e per l’interesse dei cittadini di nazionalità veneta, limitandosi ad esporre gli elementi del discorso strettamente necessari ed evitando tecniche ostruzionistiche.

  11. I membri si impegnano a non denigrare pubblicamente gli altri membri e gli enti ed associazioni da loro rappresentati.

  12. I membri si impegnano al pieno rispetto della presente carta, degli statuti e dei regolamenti adottati dall’Aggregazione, riservando le decisioni su ogni controversia esclusivamente ad un ente di autogoverno.

  13. Il regolamento di voto determinerà i compiti ed il ruolo del Segretario; il segretario viene eletto dall’Assemblea fra i loro membri e resta in carica fino alla nomina di un nuovo segretario; in assenza di regolamento il Segretario regola le riunioni, mantiene l’ordine comportamentale delle sedute, e cura che l’ordine del giorno venga seguito su indicazioni dell’Assemblea; almeno ventiquattro ore prima della Assemblea, il segretario pubblica o trasmette ai membri l’ordine del giorno, tenendo conto delle delibere dell’Assemblea, della richiesta dei membri, e se non è già fissata, sentiti i membri decide la data della seduta successiva; il Segretario o suo delegato gestisce il sito Web di cui riconosce la proprietà all’Aggregazione; l’Assemblea nomina il nuovo segretario almeno 15 giorni prima della decadenza del precedente.

  14. L’Assemblea nomina almeno un vicesegretario fra i suoi membri; qualora il segretario sia impedito, viene sostituito dal vice segretario, oppure dal membro presente più anziano di età.

  15. Il regolamento di voto disciplina il funzionamento delle sedute, le delibere e le pubblicazioni, garantisce la democraticità e l’efficacia dell’Aggregazione.

  16. In caso di stallo dell’Assemblea su provvedimenti di revisione della Carta Costituente, ciascun membro primo firmatario ha diritto di chiedere il voto per lo stralcio dell’argomento, ma non potrà invocarlo ulteriormente per almeno sette giorni.

  17. Ogni membro impegna il proprio ente o associazione rappresentato a non rendere pubblicamente nota l’intenzione di lasciare l’Aggregazione se non dopo aver provveduto a formale notifica a tutti i membri con almeno quindici giorni di preavviso.

  18. Le sedute dell’Assemblea di Aggregazione Veneta sono pubbliche, un verbale almeno sommario delle stesse viene pubblicato sul sito Web, mentre solo la delibera costituisce un documento finale pubblico e vincolante. Qualora la seduta riguardi elementi potenzialmente dannosi per la reputazione dei membri o dell’Aggregazione Veneta o del popolo veneto, o quando un primo firmatario ne faccia richiesta, la seduta deve svolgersi a porte chiuse.

  19. I membri si impegnano a non diffondere in alcun modo documentazione denigratoria di alcun tipo dei membri o delle associazioni od enti partecipanti, ma la rendono immediatamente disponibile in copia al Segretario che la porrà all’ordine del giorno nel più breve tempo possibile; le azioni denigratorie, false e/o tendenziose devono essere sanzionate, e se ripetute il membro viene espulso; se il Membro è delegato di un Ente, tale ente viene avvisato del comportamento; i primi firmatari possono all’unanimità dichiarare decaduto un ente dalla partecipazione ad Aggregazione Veneta.

  20. I membri si impegnano a rispettare la volontà democraticamente espressa con le delibere dell’Aggregazione quando pubblicate, fatte salve le possibilità di impugnativa come da regolamento o statuto.

  21. Il regolamento di voto rispetta la presente Carta Costituente (o statuto ) e si ispira ai regolamenti dei i parlamenti nazionali con riguardo alla storia del popolo veneto e delle sue istituzioni, in particolare al Senato della Repubblica di Venezia.

  22. Aggregazione Veneta non può in alcun modo cedere la rappresentatività degli interessi dei Veneti in favore di altre nazioni o altre istituzioni o ente sovraordinato se non per mutuo interesse in conformità al diritto internazionale riconosciuto e con diritto di recesso.

  23. Per motivi di interesse diretti, un membro primo firmatario può convocare una seduta speciale dell’Aggregazione.

  24. Esternamente e legalmente l’Aggregazione si esprime attraverso il Portavoce che viene scelto fra i membri rappresentanti le associazioni; il Portavoce agisce in conformità alle direttive espresse dall’Assemblea; qualora il Portavoce sia impedito o assente, le sue funzioni ordinarie vengono svolte dal Segretario; il Portavoce può essere fatto decadere con voto unanime del settantacinque per cento dei membri di Assemblea richiesto da almeno un terzo dei membri esclusi quelli nominati per sorte.

  25. Ogni articolo della carta costituente può essere modificato alla prima convocazione con la maggioranza del 75% del totale dei voti che compongono l’Assemblea , alla seduta successiva con il 75% dei presenti.

  26. Tranne quando specificatamente delegati i membri ed i rispettivi enti ed associazioni da loro rappresentati non possono parlare in nome dell’Aggregazione.

  27. Ciascun ente o associazione aderente al 31 dicembre 2016 è “primo firmatario”; Sulla delibera di Assemblea ogni primo firmatario può richiedere il voto ristretto per applicazione del veto; in questo caso i soli membri primi firmatari votano con peso pari al numero dei rispettivi aderenti.

  28. Né il segretario né il portavoce né i membri possono ricoprire “funzioni di partito politico” o “funzioni in istituzioni italiane” incompatibili, come definite dalla Carta Costituente e dalle delibere degli organi preposti.

  29. Sono “partiti politici” quegli enti (indipendentemente dalla forma giuridica) che concorrono alle elezioni italiane; sono omologati ai partiti quegli enti (comprese le associazioni e le fondazioni e le attività private) che sostengono prevalentemente dei partiti politici sul piano pratico o economico o sostengono specificatamente persone che hanno funzioni di partito politico.

  30. Per la Carta Costituente sono “funzioni di partito politico” incompatibile con la carica di membro le seguenti:

    1. Le cariche (presidente, segretario, tesoriere ecc) e le funzioni comunque dirigenziali (membro del direttivo ) comunque denominate

    2. La responsabilità, anche solo operativa, di una sezione o di una unità territoriale, o di una unità competente per materia, ad esclusione delle sole sezioni o ambiti territoriali ricomprendenti meno di 8500 abitanti;

    3. Il coordinamento a commissioni di lavoro per materia

    4. Partecipazione a commissioni di lavoro di cui sopra in ruolo preminente

      Per la Carta Costituente sono “funzioni in istituzioni italiane” incompatibili con la carica di membro :

    5. Le cariche elettive (presidente, sindaco, consigliere ecc) in enti pubblici italiani centrali e locali alla sola esclusione dei sindaci di comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti e dei consiglieri di comuni aventi popolazione inferiore ai 10000 abitanti;

    6. Gli assessori nominati da sindaci incompatibili

    7. Quelle che di fatto risultano in conflitto di interessi con quelli della minoranza nazionale veneta

  31. Ciascun membro, a pena di decadenza, entro 48 ore deve comunicare agli altri membri:

      1. le sopraggiunte cause di incompatibilità;

      2. l’iscrizione ad un partito politico;

      3. le candidature a ruoli politici o istituzionali italiani incompatibili appena si è decisa la candidatura;

  32. Decadono immediatamente dal ruolo di membro coloro che sono incompatibili anche alla luce di precedenti casi analoghi.

  33. Non possono essere membri coloro che negli ultimi 6 mesi hanno ricoperto la carica o si sono candidati in funzioni incompatibili di partito politico.

  34. Un membro che intente candidarsi a funzioni di partito politico deve dimettersi almeno 3 mesi prima dell’incarico.

  35. Non possono essere membri coloro che negli ultimi 6 mesi hanno ricoperto ruoli o si sono candidati in funzioni incompatibili di istituzioni italiane.

  36. Un membro che intende candidarsi a funzioni incompatibili di istituzioni italiani deve dimettersi almeno 3 mesi prima delle votazioni.

  37. Il membro che comunque esprima l’intenzione di assumere ruoli o funzioni incompatibili, deve rispettare i termini dei casi precedenti da quel momento.

  38. Il Segretario dichiara immediatamente decaduto il membro che si trovi in situazione di ineleggibilità o incompatibilità. Un membro può far decadere un altro membro con comunicazione a tutti i membri e al segretario. Sono fatte salve le procedure di ricorso interno.

  39. Il membro può presentare ricorso contro la propria decadenza:

      1. in prima istanza, se emergono nuovi elementi, all’Assemblea, oppure, alternativamente, alla Commissione sulle Incompatibilità già costituita da almeno 15 giorni prima della decadenza;

      2. in seconda istanza ad un comitato di tre membri estratti a sorte in Assemblea il cui verdetto deve essere confermato dall’Assemblea;

      3. in ultima istanza all’autorità di giustizia di autogoverno del popolo veneto;

  40. Il segretario tiene aggiornata nel sito una pagina riservata con le notifiche.

  41. Aggregazione Veneta non può venire sciolta ma solo incorporata in altro ente di analoghe funzioni e previo referendum autorizzativo di tutti gli iscritti;

  42. La riforma dei criteri di appartenenza alla minoranza nazionale deve essere compatibile con l’Anagrafe del Popolo Veneto.

  43. Sono veneti appartenenti alla minoranza nazionale gli iscritti all’Anagrafe del Popolo Veneto e, per quanto compatibile nei criteri, del Censimento del Popolo Veneto; al fine di garantire l’unità giuridica del popolo veneto, la riforma di questa funzione dell’anagrafe del popolo veneto e del censimento del popolo veneto deve essere sottoposta a referendum confermativo dei rispettivi iscritti aventi diritto al voto, deliberato dai rispettivi enti; sono riconosciute come lingue del popolo veneto nelle rispettive zone storiche, il bergamasco, il bresciano, il cimbro, il friulano, il ladino, la parlata di Sappada/Plodn e quelle di ceppo bavarese, l’emiliano-mantovano, lo sloveno.

  44. Il Portavoce, il Segretario e in loro assenza i singoli membri, devono immediatamente diffidare chi creasse confusione sull’indipendenza di Aggregazione Veneta da partiti politici, e presentare denuncia-querela qualora il fatto si ripresentasse.

  45. Un membro può convocare una riunione d’urgenza per la destituzione del Portavoce o del Segretario o di chi ne fa le veci qualora questi associno l’operato o la funzionalità di Aggregazione Veneta a quello di un partito politico, il soggetto è sospeso da ogni ruolo fino alla sentenza.

  46. Il membro che viene a conoscenza dell’utilizzo delle firme di autodichiarazioni per finalità di tipo partitico, deve denunciare il fatto alla autorità competente.

  47. Un membro decaduto o il rappresentante di un ente o associazione che diffonda notizie atte a danneggiare l’immagine di un membro o dell’ente o associazione da lui rappresentato, viene querelato dall’Aggregazione Veneta qualora questo leda anche indirettamente la reputazione della stessa.

  48. Qualora un membro non possa presenziare ad una assemblea, può delegare un altro membro a rappresentarlo, e se nessun membro è disponibile la delega viene assegnata con estrazione a sorte anche in deroga al limite delle due deleghe;

  49. Un membro può far decadere il Portavoce o il Segretario (ma non contemporaneamente) coloro che sono in situazione di incompatibilità come specificatamente prevista dallo statuto, ma deve notificare la cosa immediatamente a tutti gli altri membri o tramite il Segretario; l’Assemblea viene convocata d’urgenza entro 3 giorni che accerterà la decadenza, mentre la mancanza di evidenze comporta la decadenza del membro che ha creato il caso; sono fatti salvi i rimedi per la decadenza.

  50. la presente Carta sostituisce integralmente la precedente, sanando eventuali incongruenze nelle precedenti Assemblee.