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Chi Siamo

Aggregazione Veneta è l’aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete

Aggregazione Veneta si occupa di:
– raccogliere e valutare le dichiarazioni spontanee di nazionalità veneta avente valore legale effettivo in tutto il territorio delle Venezie (non il solo Veneto) anche ai sensi della L.reg.Veneto n.28 del 2016
rappresentare istituzionalmente (anche attraverso le associazioni e gli enti aderenti) i diritti e gli interessi di minoranza nazionale del Popolo Veneto anche al di là dei confini italiani conformemente alla Convenzione Quadro sulla protezione delle minoranze nazionali
– far riconoscere la nazionalità veneta e i diritti del popolo veneto previsto dalle leggi interne ed internazionali.

Per specifici fatti ed atti giuridici, Aggregazione Veneta è l’unico ente esponenziale conforme alla legge anche internazionale per la rappresentanza dei diritti di minoranza nazionale veneta del popolo veneto e dunque per gli scopi della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali.

Per l’art. 1 della L.reg.n.28/20161Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali2. Si noti che con tale articolo la legge regionale non ratifica la Convenzione-quadro (che è stata ratificata dallo Stato con L.n.302 del 1997), ma riconosce che i diritti in essa enucleati (diritti umani per la convezione), spettano al popolo veneto.

Il concetto di rappresentatività va visto nel contesto degli “enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete”, quindi escludendo enti ed associazioni di tutela di altre identità, e rimarcando che la tutela è un aspetto diverso dalla semplice promozione.

La rappresentatività e l’obbiettivo della tutela sono gli elementi distintivi dell’Aggregazione ai fini della riconoscibilità all’interno delle varie espressioni identitarie, e poiché l’art. 1 della L.reg.n.28/2016 dice che “Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla “Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, è consequenziale che maggiormente rappresentativo sarà quell’ente di tutela degli interessi del popolo veneto in quanto tale, e che rappresenti unitariamente gli interessi dell’insieme degli individui che si dichiarano “popolo veneto”, e che lo faccia in maniera esponenziale ed esclusiva (evitando ogni conflitto di interesse) in conformità alla legge e ai diritti di autodeterminazione dello stesso. Ad esempio l’Anagrafe del Popolo Veneto è un ente costituito nel 1999 ai sensi del già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340 in combinato disposto all’art.1 e 2 della L.n.881/1977, atto di autodeterminazione verificato legale dalla magistratura di diverse procure nel 2000, e questa unicità e conformità legale ha pure quella storicità dell’atto non riconoscibile ad altri che costituisce fatto legale rilevante ai fini della rappresentatività, oltre che per l’esercizio concreto di diritti soggettivi inalienabili. Tuttavia l’Anagrafe del Popolo Veneto non è una Aggregazione nel senso della legge regionale, non di meno, in quanto ente massimamente esponenziale del popolo veneto e costituito nel 1999 nell’esercizio del diritto di cui all’art.2 L.n.340/1971 come previsto anche da diverse risoluzioni regionali, l’Anagrafe del Popolo Veneto è un ente necessario alla Aggregazione di cui all’articolo 3 della L.reg.n.28/2016, e anzi senza la partecipazione di tale ente nessuna Aggregazione può godere della rappresentatività necessaria da un punto di vista legale, la sua assenza costituirebbe violazione dei diritti umani e della norma internazionale.

In quanto diritti umani, quindi intangibili per l’art.2 Cost, i diritti di “minoranza nazionale” del popolo veneto non derivano da una concessione, ma dallo ius cogens internazionale già recepito che la regione li ha semplicemente riconosciuto come dovuto.

Il richiamato art.2 della legge statutaria n.1 del 2012 recita al comma 1 che “L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.” in questo ripetendo quanto già sancito dal già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340, stante però che la legge 340 del 1971 fu votata in doppia lettura dal Parlamento italiano quindi come legge di rango costituzionale.

Aggregazione Veneta dispone delle persone e delle competenze giuridiche necessarie per poter partecipare agli affari pubblici che riguardano i diritti di minoranza nazionale del popolo veneto ex art.15 della Convenzione Quadro Min.Naz., ad oggi primariamente per lo scopo di rendere effettiva quel diritto umano dei veneti di autodichiararsi, insomma per l’attività di raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee dei veneti, e per far conoscere ai veneti i loro diritti umani.

2 anche se non indicato, la Convenzione-Quadro richiamata è già stata ratificata e resa integralmente esecutiva con la legge statale n.302 del 1997 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97302l.htm). La Convenzione-Quadro del Consiglio d’Europa è nota con la sigla STCE n.157 ed è disponibile all’indirizzo http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157