Aggregazione Veneta è l’unico ufficio per avere legalmente i diritti Veneti
Per dichiarare la propria nazionalità veneta in conformità alla legge regionale del Veneto n.28 del 2016 c’è una sola Autorità. Ma cosa rende Aggregazione Veneta l’unico ufficio legalmente valido per dichiararsi Veneti non solo ai sensi della legge italiana ma anche per quella internazionale?
Se vuoi dichiararti Veneta/o, non devi andare all’Anagrafe del tuo Comune: lì puoi svolgere svolgere le funzioni legate alla tua cittadinanza italiana, ma solo quelle. Avere la cittadinanza di uno stato non significa averne anche la nazionalità maggioritaria, e per altro si possono avere più cittadinanze, solo la nazionalità è una sola. Fra l’altro non serve rinunciare ad una cittadinanza per averne una seconda o una terza, non serve perdere diritti per acquisirne di nuovi.
Ad esempio i cittadini di uno Stato membro della UE sono anche “cittadini europei”, ed hanno i diritti previsti dai trattati, come ad esempio il diritto di risiedere in ogni Stato membro e persino il diritto di votare e candidarsi alle elezioni comunali di quel comune anche se non si possiede la cittadinanza del paese.
Per dichiarare la propria nazionalità veneta in conformità alla legge regionale del Veneto n.28 del 2016 c’è una sola Autorità: Aggregazione Veneta.
Aggregazione Veneta svolge la funzione di “raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee” che è previsto come “diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta”. Aggregazione Veneta si è legalmente costituita presso la Giunta della Regione Veneto il 17 dicembre 2016 come richiesto dalla legge.
E’ importante capire che ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali Aggregazione Veneta agisce sul piano del diritto internazionale per tutti i veneti anche al di fuori della Regione. Infatti anche se è regionale la legge che ha riconosciuto che al popolo veneto spettano i diritti di minoranza nazionale, il riconoscimento in realtà ha gli effetti della Convenzione-Quadro internazionale, quindi gli effetti si estendono a tutti i territori storici veneti, in particolare quelli della ex-Repubblica Veneta, ma anche quelli culturalmente e linguisticamente uniformi come Trento e Trieste.
La Regione Veneto ha semplicemente riconosciuto che una legge già ratificata e attuata dallo Stato Italiano si applica al popolo veneto inteso come identità storica, culturale e/o linguistica come previsto dalla Convenzione-Quadro. In questo la regione non ha cambiato in nulla gli impegni che lo Stato si era assunto con la ratifica “senza riserve” della Convenzione-Quadro avvenuta con la legge n.302/1997. Per l’art.6 della Costituzione Italiana il Parlamento Italiano è l’unico a poter legiferare sulle lingue minoritarie , oggetto del trattato “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” ma non può deliberare sulle minoranze nazionali perché, in quanto non attribuite in Costituzione spettano alle Regioni per l’art.117 c.4 . Cost.
La Regione dunque poteva deliberare perché suo diritto per l’art.117 C.4. Cost, ma per altro doveva deliberare perché sua competenza esclusiva e richiesta nel farlo da una serie di Comuni .
Aggregazione Veneta è composta e diretta dai delegati degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, costituiti in AMR (associazioni maggiormente rappresentative), dove per maggiormente rappresentativi si intendo quelle associazioni che:
- riconoscono l’esistenza della nazionalità veneta
- sono estranee alle attività di partito
- sono conformi alla legge
- riconoscono lo statuto
- riconoscono le norme vigenti sui diritti umani
Per questo motivo non possono far parte di Aggregazione Veneta quelle associazioni che discriminino gli individui per coloro della pelle, sesso, religione, caratteristiche somatiche, o che pretendono l’esclusiva discendenza veneta per sangue, o pretendono una certa opinione politica, certi gusti ecc.. Il diritto internazionale, i diritti umani nello specifico, vietano infatti tali discriminazioni, e nessuna autorità che operi tali discriminazioni può essere considerata legittima o rappresentativa.
Il giorno 16 dicembre 2016 , ventiquattro associazioni partecipanti ad Aggregazione Veneta hanno riconosciuto che il modello di anagrafe del popolo veneto (fondata nel 1999 come ente di autogoverno conformemente all’art.2 dello Statuto regionale), era il modello legittimo compatibile con il diritto internazionale, e che la compatibilità all’Anagrafe del Popolo Veneto è il prerequisito per potersi dichiarare veneti. Perché l’Anagrafe del Popolo Veneto e non altre ?
Già nel 2008 uno commissione di studi del “Forum dei Veneti” accertò, confrontandosi con quelle allora esistenti, che l’Anagrafe del Popolo Veneto era l’unica anagrafe compatibile con il diritto internazionali, mentre le altre risultavano incompatibile per uno o più motivi.
Infatti per avere la legittimità di una Anagrafe nazionale occorrono questi fatti e atti giuridici :
- deve esistere una autorità legalmente costituita compatibilmente con le norme vigenti;
- la legge sulla cittadinanza e la gestione dell’Anagrafe non deve essere discriminatoria ai sensi del diritto internazionale;
- l’autorità che controlla l’Anagrafe (potere politico) deve essere legittimata da un processo democratico a cui devono venir chiamati e debbono poter partecipare (anche come candidati), tutti i cittadini della nazione ossia gli aventi diritto in base alla legge sulla cittadinanza;
- essendo che l’Autorità di Governo che controlla l’Anagrafe deve essere espressione diretta dei cittadini o espressione mediata di una assemblea elettiva dell’insieme dei cittadini, è illegittima quell’autorità che non si sia sottoposta a questo processo democratico e che non lo svolga con regolarità;
- statutariamente non deve essere consentito al potere politico di togliere discrezionalmente ad un cittadino il riconoscimento dei suoi diritti di appartenente alla nazione, eventualmente lo può fare un giudice imparziale ed indipendente compatibilmente al diritto interno ed internazionale , ma comunque sono vietati gli apolidi;
L’Anagrafe del Popolo Veneto è l’unica autorità che ha le caratteristiche legali di una anagrafe nazionale come elencato, e la cosa è facilmente verificabile. E’ documentalmente provato (si può richiedere copia) che le altre sedicenti “anagrafi” sono nate quasi tutte successivamente come falsificazione dell’Anagrafe del Popolo Veneto, spesso al fine di estorcere denaro, consenso politico, favori, anche facendo false promesse, ma è certo che tutte le stesse e quelle recenti non hanno le caratteristiche legali per essere legalmente valide come autorità di anagrafe a livello internazionale.
Per questi motivi, la dichiarazione di nazionalità veneta ad una autorità diversa da Aggregazione Veneta non ha alcun valore legale e non da accesso ai diritti veneti in sede giudiziaria né in Italia (ai sensi della L.reg. Veneto n.28/2016) né all’estero (ai sensi della legge internazionale) .
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, ti invitiamo a leggere le altre nostre pagine, e se ancora non trovi risposta non esitare a consultarci.