LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 13 DICEMBRE 2016 (BUR N. 120 DEL 13 DICEMBRE 2016)
Legge regionale n. 28 del 13 dicembre 2016 (Bur n. 120 del 13 dicembre 2016)
Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Minoranza Nazionale.
1. Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 “Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.”.
2. Nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali, fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.
3. Il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, riconosciute ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”.
Art. 2
Ambito di applicazione.
1. La presente legge si attua a tutti gli ambiti previsti dalla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della Convenzione di cui al comma 1 senza oneri a carico della Regione.
Art. 3
Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.
1. Al fine di garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, viene incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee l’Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede al monitoraggio delle attività svolte dal soggetto di cui al comma 1.
Art. 4
Finanziamento.
1. Le spese relative all’attuazione della presente legge nel territorio regionale sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla anche in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 dalla “Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale” ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.” eventualmente con perequazione dell’amministrazione centrale.
Art. 5
Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 13 dicembre 2016
Per il Presidente – Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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INDICE
Art. 1 – Minoranza Nazionale
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Esercizio dei diritti di minoranza nazionale
Art. 4 – Finanziamento
Art. 5 – Entrata in vigore
(seguono allegati)
DATI_INFORMATIVI_Legge_28_2016_335157.pdf
Pagina Ufficiale della Legge Regionale
Alberto Pento
15 Dicembre 2016 @ 13:11
Art. 3 – Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.
1. Al fine di garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, viene incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee l’Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede al monitoraggio delle attività svolte dal soggetto di cui al comma 1.
Me despiaxe ma sta roba ła xe orenda e no ła va ben: caxo mai ghe voria ente ogni comun, na speçe de albo endoe k’a ogni çitadin veneto ke vol el posa dirse e escrivarse come de nasionałetà veneta; sta agregasion de asoçasion ła deventa na speçe de mafia-kapò fiło łeghista, asoludamente no.
Segretrario
28 Gennaio 2017 @ 14:20
Le proposta di legge approvata dai Comuni proponenti era differente, fatto sta che questa è la legge che è stata approvata in Regione ed è attualmente in vigore.
Chiunque avesse suggerimenti e soluzioni per migliorare la struttura e la funzionalità dell’ente pubblico “Aggregazione Veneta” è invitato a farsi avanti, in ogni caso lo statuto attuale protegge Aggregaione da qualsiasi insinuazione di politicizzazione dell’ente.
Aggregazione Veneta è un ente con funzione pubblica e come tale è tenuto a rispettare le norme di trasparenza, imparzialità e apoliticità tipiche delle istituzioni pubbliche.