Legge regionale del 23 dicembre 1994 n. 73 (BUR n. 109/1994)
PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO
Art. 1 – Finalità.
1. In coerenza con lo spirito dell’articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell’articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.
2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.
Art. 2 – Iniziative culturali.
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all’articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l’istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;
d) l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.
Art. 3 – Soggetti beneficiari.
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, possono presentare domanda:
a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;
b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cimbre regolarmente costituite, dei Sette Comuni dell’altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio;
c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;
d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite. (i)
d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) prevalenti in un determinato territorio. (ii)
Art. 4 – Presentazione delle domande.
1. Le domande di contributo per le iniziative previste dall’articolo 2 sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate:
a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;
b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati.
Art. 5 – Erogazione del contributo.
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all’articolo 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle comunità etniche e linguistiche.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il legale rappresentante dell’organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell’utilizzo del contributo regionale.
3. L’erogazione del contributo è disposta in due soluzioni:
a) l’80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2;
b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante l’attività svolta e della rendicontazione dell’utilizzo del contributo regionale.
4. La concessione del contributo può essere revocata, ai sensi dell’articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n.72 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale qualora:(iii)
a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l’accettazione del contributo;
b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure vengano accertate irregolarità od omissioni nello stesso.
5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.
Art. 6 – Istituto Regionale di Cultura Ladina.
1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati.
Art. 7 – Abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60;
b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24;
c) il terzo comma dell’articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 così come introdotto dall’articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 8;
d) il primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, limitatamente all’espressione “Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.”.
Art. 8 – Norma transitoria.
1. La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1984, n. 24, e gli articoli 6, terzo comma e 10, primo comma della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa già assunti in base alle predette leggi.
Art. 9 – Interventi per l’anno 1994.
1. Per l’anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:
a) lire 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;
b) lire 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla costituzione del Comitato previsto alla lettera b), comma 1 dell’ articolo 3 e per iniziative culturali di cui alla presente legge, con il seguente riparto:
1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;
2) lire 15 milioni all’Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana;
3) lire 15 milioni all’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio;
c) lire 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 3 e per iniziative culturali della Comunità germanofona.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una relazione delle iniziative finanziate ai sensi del presente articolo.
Art. 10 – Norma finanziaria.
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificato in lire 300 milioni per l’anno 1994 e in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 si provvede: per il 1994, mediante utilizzo di pari importo, per competenza e per cassa, della partita n. 11 “Interventi regionali a tutela della cultura Ladina e Cimbra” del fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994; quanto a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per sola competenza, dei fondi iscritti al capitolo 70040 denominato “Contributo regionale all’associazione veneta dei Ladini dolomitici (legge regionale n. 60/1983)” dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996, il capitolo 70040 viene ad assumere la nuova denominazione “Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto” con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa per l’anno 1994 e di lire 200 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 1995-1996.
3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (iv)
Art. 11 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
i() Lettera così sostituita da comma 1 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
ii() Lettera aggiunta da comma 2 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
iii() La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall’art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
iv() La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall’art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.