Risultanze della sentenza della Corte Costituzionale sulla l.reg.n.28/2016.
Dalla delibera del 3 maggio 2018
Risultanze della sentenza della Corte Costituzionale sulla l.reg.n.28/2016.
Il Portavoce Palmerini ripercorre velocemente la cronistoria della legge regionale del
Veneto n°28 del 2016, nata su testo da lui esteso, approvato da diversi Comuni come
progetto di legge per la Regione Veneto. Palmerini evidenzia che fin subito la Regione ha
dimostrato resistenza ai contenuti di questa legge, ed infatti a luglio 2016, trascorsi i sei
mesi dalla presentazione, il progetto di legge (n° 116/2016 ) non è stato messo all’ordine del
giorno del Consiglio come previsto dal c.6 art.20 dello Statuto Regionale perché p.d.l. di
iniziativa degli Enti Locali. Nonostante i solleciti il Presidente del Consiglio Regionale
Veneto non lo mise in Calendario in violando lo Statuto, e fu costretto calendarizzarlo per
l’intervento e grazie al Consigliere Maurizio Conte che dichiarò il p.d.l. progetto di
minoranza consiliare del proprio gruppo. Una volta in Aula per il voto, nonostante la
maggioranza consiliare fosse monocolore, il partito di governo disse di non avere i voti
sufficienti, ma fu costretta ad approvato ugualmente la legge ancora per l’intervento
decisivo del Consigliere di opposizione Maurizio Conte e della lista Fare che supplirono.
Nonostante questo la maggioranza politica approvò il progetto con alcune modifiche non
autorizzate dagli enti locali atti a rendere difficile l’operatività dell’ente di rappresentanza,
che invece venne a strutturarsi in Aggregazione Veneta. La evidente volontà di non attuare
Aggregazione Veneta – Via Rossi 69 – 35030 Rubano (PD)
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email: segretario[AT]veneta.link (mettere @ al posto di [AT] ) sito: www.veneta.linkla legge da parte della maggioranza politica della Regione si è poi confermata per tutto il
2017 e 2018 con la assoluta inerzia del Consiglio e della Regione, nonostante gli ampi spazi
di attuabilità a costo zero come per esempio riguardo al blocco dei flussi migratori
sull’esempio del Comune di Bagnoli di Sopra che ha invece ottenuto una riduzione dell’80%
delle presenze nel proprio territorio comunale. Sull’attuazione della legge, nonostante le
richieste di Aggregazione Veneta, né la Giunta né il Consiglio Regionale hanno mai
ricevuto o convocato i rappresentati di Aggregazione Veneta o Palmerini, e gli stessi non
sono mai stati sentiti nemmeno per concordare una difesa regionale della legge in Corte
Costituzionale che certamente poteva salvare la legge dalla cancellazione come appresso
evidenziato. La legge è stata cancellata dalla sentenza n° 81 del 2018 della Corte
Costituzionale, nella quale la stessa Corte Costituzionale ha affermato che lo strumento della
“Convenzione-Quadro” sarebbe stata applicabile nel caso di inaccessibilità di diritti
fondamentali violati. In poche parole sarebbe bastato che la Regione Veneto avesse
rappresentato alla Corte Costituzionale le violazioni di diritti umani che subiscono i Veneti,
per esempio la negazione della esistenza della Lingua Veneta che non manca di nulla
rispetto ad altre come il Friulano o l’occitano o il tedesco, anzi, la lingua Veneta è stata
lingua di Stato. Il compito di rappresentare questa discriminazione o altre sarebbe stato
oltremodo facile alla Giunta visto che Aggregazione Veneta ha presentato sia alla Corte
Corte Costituzionale che alla Giunta, un nutrito dossier di violazioni di diritti umani e
discriminazioni che i Veneti subiscono, non solo per la lingua, ma anche per l’assegnamento
di punti negli istituti scolastici, l’esclusione dalle cariche pubbliche, l’oppressione fiscale, la
negazione dei diritti al risparmio avvenuta con il fallimento delle Banche Venete provocato
dal Governo . Aggregazione Veneta ha fatto formale richiesta di partecipazione sia alla
Corte che alla Regione ed è stata totalmente ignorata.
La Sentenza della Corte Costituzionale è stata fatta in base agli elementi presenti nella
discussione, ossia praticamente nessuno perché la Regione non ha sostenuto nemmeno
l’esistenza di una identità veneta tranregionale, non andando a confutare il concetto del
Governo che i Veneti sono i residenti della Regione, concetto su cui la Regione è appiattita
da decenni. Si è finiti quindi con la Corte Costituzionale che ha chiaramente affermato che il
“popolo veneto” non esiste nei termini di popolo differente da quello italiano, e questa
affermazione inficia quindi anche ogni progetto referendario e di autogoverno. La Regione
inoltre ha falsamente rappresentato che la legge n° 28 del 2016 si inseriva nella trattativa
con il Governo riguardo all’attuazione dell’art.116 Cost., cosa che oltre ad essere falsa ha
così nascosto e non evidenziato la competenza regionale esclusiva della Regione ai sensi
dell’art.117 Cost. In altre parole i diritti umani dei Veneti (ovviamente in senso etnico), sia
linguistici che di minoranza, non sono stati difesi per precisa scelta della Regione e di chi la
rappresenta, e la legge n° 29 del 2016 è stata cancellata per la precisa scelta politica di tali
vertici, scelta che però costituisce la negazione dei diritti umani in violazione dello Statuto,
della Costituzione e delle leggi internazionali che li riconoscono.
Tutto ciò ha dunque palesato che la Regione Veneto è il braccio operativo dello Stato
Italiano in una parte del territorio dei Veneti (quello centrale e capitale delle Venezie) che
procede sinergicamente alla concreta e sistematica cancellazione della lingua veneta, della
cultura e della storia venete, oltre che dei diritti dei Veneti siano essi di minoranza
linguistica o nazionale o etnica o di autogoverno. Tutto ciò in realtà è in perfetta continuità
con la colonizzazione dei Veneti instaurata nel 1866 con il mancato libero voto di
quell’anno in tutto il Lombardo-Veneto.
Palmerini conclude portando all’attenzione dell’Assemblea sul fatto che in realtà la
cancellazione della legge non ha cambiato nulla riguardo ai diritti di minoranza nazionale
dei Veneti ed alla esistenza e funzione di Aggregazione Veneta. Infatti l’esistenza delle
minoranze etniche e linguistiche nella regione Veneto è già stata riconosciuta dalia legge
reg. Veneto n.73/1994 che le riconosceva, e Palmerini stesso conferma di averne capito la
portata solo con l‘approvazione della legge reg.28/2016, per l’aggiunta di un comma
all’art.1. La legge reg.n73 del 1994 ha riconosciute le minoranza etniche e linguistiche
friulane, cimbre, germanofone e quelle storiche del territorio (Veneti), mentre la
Convenzione-Quadro sulle minoranze nazionali ( ratificata dalla L.n.302/1997) ha
successivamente dato loro i diritti di minoranza nazionale in quanto minoranza etnica.
L’Anagrafe del Popolo Veneto nel 1999 ha iniziato il processo di Autogoverno in base alle
leggi, convalidato dalla magistratura nel 2000, e questo ha reso concreta l’individuazione dei
singoli soggetti che costituiscono il Popolo Veneto e che sono beneficiari di tali diritti. In
altre parole, in virtù delle leggi tuttora in vigore, Aggregazione Veneta è ancora l’ente
esclusivo di rappresentanza della comunità dei veneti beneficiari dei diritti previsti dalla
Convenzione-Quadro di cui L.n. 302 del 1997, e questo grazie all’Anagrafe del popolo
Veneto e al combinato disposto delle leggi. In altre parole, anche in assenza della legge
reg.del Veneto n.28 del 2016, in virtù del quadro giuridico già precedente, la rivendicazione
dei diritti di minoranza nazionale dei Veneti rappresentati da Aggregazione Veneta è
altrettanto giuridicamente fondata e cogente per le Istituzioni Regionali e Statali, sebbene la
legge 28 abbia favorito ed indotto la nascita dell’ente di rappresentanza unica. Tale quadro
potrebbe essere ulteriormente rafforzato e la legge 28 ripristinata quando nel marzo 2019 si
terrà la riunione programma del Consiglio d’Europa sulla Convenzione-Quadro, riunione
che dovrebbe condannare le violazioni della Convenzione-Quadro da parte dell’Italia, nelle
figure specifiche del Governo, del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte
Costituzionale, della Regione Veneto e degli altri enti. Qualora invece nel marzo del 2019 si
dovesse perdere anche quell’ultima speranza, dimostrando che i diritti umani non si
applicano nella sedicente democratica Europa, ai Veneti, quali fondatori della civiltà
Europea, non resterà altro che rivendicare la illegalità totale internazionale della presenza
italiana nel territorio Lombardo-Veneto fin dall’inizio, come dimostrato dagli studi di
Palmerini del 2007 e come già evidenziato dalla legge n.210 del 2012 che ha cancellato
l’annessione-invasione di quell’anno.
L’Assemblea approva il resoconto di Palmerini ed esterna il proprio sdegno verso le
Istituzioni Italiane, delega il Portavoce ad effettuare comunicazione agli enti italiani ed
internazionali per reclamare i diritti della Convenzione-Quadro in base alla
Convenzione ed in virtù della legge reg. Veneto n.73/1994.
L’Assemblea approva. A favore: 8, contrari: 0